QUESITO: RINUNCIA AGLI UTILI DELIBERATI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI.
Una società ha deliberato la distribuzione di utili ai soci. Sorge il diritto di credito, liquido ed esigibile, alla percezione del dividendo da parte dei soci. A tale diritto i soci sono liberi di rinunciare. In tale ipotesi, tuttavia, si configura quello che viene definito incasso giuridico, ovvero la situazione a fronte della quale, pur in assenza di effettivo incasso del dividendo da parte del socio, il dividendo si considera percepito (e, in quanto tale, da assoggettare a tassazione con le regole previste dal Tuir a seconda della natura, qualificata o non, della partecipazione posseduta). In tal senso, l’Amministrazione Finanziaria, con circolare 73 del 1994, ha infatti precisato che “[…] la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa […] presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare […]”. Per la società, la rinuncia del socio alla percezione del dividendo deliberato dall’assemblea rappresenta una sopravvenienza attiva fiscalmente non imponibile ex articolo 88, comma 4, del Tuir.
Si chiede se, invece, sopraggiunto il termine quinquennale di prescrizione del diritto del socio, senza che lo stesso nulla faccia cioè non rinunci, la questione debba essere trattata allo stesso modo.
In caso di decadenza del diritto per prescrizione l’alternativa sarebbe la seguente: i soci nulla dichiarano ( nella loro dichiarazione) , la società rileva una sopravvenienza attiva imponibile.