L'Agenzia sostiene che, per essere assoggettato dal socio a tassazione separata e detratto dalla società per competenza, il tfm deve avere data certa anteriore all'inizio del rapporto di amministrazione.
Nel 2016 nella snc in questione, avviene la cessione di una quota sociale (3%) da madre a figlia e la contestuale approvazione di nuovi patti sociali e nel rinnovo dei patti sociali (con atto notarile) viene anche previsto il trattamento di fine mandato da determinarsi con il consenso unanime dei soci ... (previsto ma non determinato).
Al fine di evitare inutili contenziosi, in merito al TFM, nella pratica si ricorre sovente alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa.
Questo iter è facilmente perseguibile nell’ambito delle società di capitali ma nelle società di persone, di fatto, è praticamente impossibile, stante il nesso imprescindibile tra la figura del socio e quella di amministratore;
le dimissioni di quest’ultimo, infatti, equivarrebbero allo scioglimento del vincolo societario.
Ciò evidenza, ulteriormente, come la forzatura interpretativa ad opera delle Entrate nel limitare la deducibilità del TFM ad un documento con data certa anteriore all’inizio del rapporto, potrebbe spingere le società di persona a sostenere oneri davvero eccessivi per le finalità perseguite, il che sarebbe inaccettabile.
domanda:
In questi casi stabilire a favore degli amministratori il trattamento di fine mandato (tfm), mediante l’accantonamento in apposito fondo, direttamente all’interno dei patti sociali potrebbe ovviare a questa situazione?
D’altronde, secondo quanto riportato dalle stesse Entrate, ciò che ne consente la deducibilità per competenza in capo alla società è che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Così facendo, quindi, tale diritto potrebbe risultare definitivamente acquisito essendo ancorato all’atto pubblico di costituzione dell’ente e alla contestuale nomina dell’organo amministrativo, potendone rinviare la definizione del quantum e le modalità di erogazione ad un successivo accordo unanime dei soci.
domanda:
Questa è una interpretazione che potrebbe giocare a favore??
Inoltre trattandosi di snc in contabilità semplificata, l'accantonamento andrebbe solo annotato nei registri iva?
Da tenere presente che una giurisprudenza non sempre unanime sull’argomento ha generato in questi anni confusione e contenziosi.
domanda:
Se la data certa fosse quel semplice timbro postale che si rileva apposto in calce al foglio si ritiene possa essere contestabile da parte dell’amministrazione finanziaria la detraibilità per competenza dell'accantonamento tfm??
Concludendo, dagli allegati si può ritenere azzardato quanto si rileva posto in essere da un consulente che precedente seguiva detta snc, e continuare ad accantonarlo anche per gli anni avvenire?
grazie