Buongiorno,
Quesito:
Per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR 602/73, alle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, necessita apporre il visto di conformità nella relativa dichiarazione fiscale da cui emerge il reddito. Successivamente dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione certificata, sarà possibile utilizzare tali crediti superiori a 5.000 euro in compensazione orizzontale, cioè con altre imposte e contributi.
Si chiede se la necessità di apporre il visto di conformità si renda necessaria in caso di compensazione verticale, cioè per le medesime imposte, anche nel caso in cui tale compensazione avvenga con la presentazione del modello F24.
Ad esempio credito irpef (cod. 4001) emergente dalla dichiarazione euro 15.000,00
1° acconto irpef (cod. 4033) da versare euro 12.000,00
Posso compensare i 12.000,00 dell’acconto con i 15.000,00 del saldo in F24, senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione stessa (sia prima della compensazione che successivamente) ?
Ovvero:
Credito irpef (cod. 4001) emergente dalla dichiarazione euro 15.000,0
1° acconto irpef (cod. 4033) da versare euro 12.000,00
1° acconto inps da versare euro 3.000,00
Posso compensare sia i 3.000 dell’INPS che i 12.000,00 dell’acconto irpef con i 15.000,00 del saldo in F24, senza necessità di apporre il visto di conformità nella dichiarazione (sia prima della compensazione che successivamente)? Questo per il fatto che utilizzo il credito irpef in orizzontale per la compensazione dell’INPS (ma l’utilizzo è sotto la soglia dei 5.000,00) e il rimanente è in compensazione verticale?
Si ringrazia.