Sueguiamo una medicina di gruppo, composta di n. 5 medici di base, costituita ai sensi dell'art. 40 del DPR 270/2000.
La medicina di gruppo asssume i costi di gestione dell'ambulatorio (affitto, utenze, segretarie e infermiere, pulizie, ecc.) e rifattura ai medici le spese sostenute, che sono ripartite in base ad un criterio proporzionale al numero dei pazienti assistiti dai singoli medici.
I singoli medici (convenzionati con la locale AUSL) mantengono il rapporto professionale diretto con l'AUSL, mentre la medicina di gruppo è un'associazione non riconosciuta (costituita con scrittura privata registrata per la data certa in AE).
Si tratta nella sostanza di un consorzio, anche se nella forma non può essere considerato come tale, perchè i consorzi possono essere costituiti solo da imprenditori, mentre i medici sono professionisti.
Il tutto funziona bene, se non per il fatto che nel momento in cui dobbiamo fatturare la quota parte dei costi ai medici, dobbiamo considerare tali somme come imponibili (risoluzione 369/E del 13.12.2007).
Dall'esame delle banche dati, abbiamo visto la risoluzione 30/E del 3.4.2012.
Nella stessa è richiamato l'art. 10, secondo comma del DPR 633/72 che stabilisce l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati, società consortili, società cooperative costituite da soggetti per i quali nel triennio precedente la percentuale di detrazione non sia stata superiore al 10%.
Sarebbe proprio il nostro caso, se non per il fatto che la medicina di gruppo non è un consorzio e neppure una società consortile.
Nella risoluzione l'Agenzia (pag. 5) scrive:
La ratio del regime di esenzione, in particolare, è ravvisabile nell'esigenza di evitare che soggetti che svolgono attività esenti o non soggette ad IVA (a prescindere dal settore di attivita in cui operano), qualora decidano di esternalizzare i servizi necesssari e funzionali a tali attività (ad esempio, servizi amministrativi, gestione della contabilità, gestione dei beni strumentali e degli immobili), vengano penalizzati dall'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti ............................
....................Il riferimento dell'art. 10, secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, alle sole strutture associative di tipo consortile, per esigenze di conformità alla normativa comunitaria, non può, tuttavia, essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti al fine di rendere, al mero costo, servizi comuni agli associati, che svolgono attività esente o non soggetta ad IVA, funzionali all'esercizio dell'attività diciascuno di essi.
Diversamente, infatti, si realizzerebbe l'effetto di gravare tale attività dell'onere dell'IVA, in funzione di scelte di tipo meramente organizzativo, in contrasto con la finalità perseguita dalla norma di esenzione comunitaria e verrebbe meno l'applicazione uniforme del regime di esenzione.
In tal senso, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 2009 ha precisato che al consorzio possono essere equiparate organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 2137/85, i quali, in base a tale regolamento, devono svolgere un'attività che si ricollega a quella economica dei loro membri e che può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima.
Secondo l'impostazione sopra prospettata, quindi, anche l'indicazione del GEIE deve ritenersi, evidentemente, avente carattere esemplificativo.
Ai fini dell'esenzione in argomento, si deve ritenere che non assuma rilievo la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, bensì l'oggetto sociale della stessa, vale a dire la cooperazione all'attività esente o esclusa da IVA svolta dagi associati, che il legislatore nazionale ha individuato, a titolo esemplificativo, nello schema associativo tipico del consorzio".
Per quanto sopra riportato nella circolare 30/E del 2012, si può ritenere, anche per la medicina di gruppo, superata la risoluzione 36/E del 2007 e si possa rifatturare/ribaltare i costi ai medici in esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR 633/72 ?
Se ciò non fosse posibile, per evitare di applicare l'IVA alla rifatturazione dei costi, l'unica strada possibile sembra essere quella della cooperativa di servizi fra medici, che però vorrei evitare, perchè struttura complessa per soli 5 medici di base.
Ringrazio fin d'ora per la sempre cordiale attenzione.