Situazione:
-) Tizio è titolare di ditta individuale gestita in contabilità ordinaria fino al 31/12/2018. A partire dal 01/01/2019, avendo avuto nel 2018 fatturato inferiore ad € 65.000, decide di transitare in regime forfettario L.190/2014. La ditta individuale di cui Tizio è titolare esercita attività principale rientrante nella classe ateco "E" ed attività secondaria rientrante nella classe ateco "F".
-) Tizio non detiene quote in società di persone.
-) Tizio detiene una quota del 24% nella ROSSI SRL che esercita attività principale rientrante nella classe ateco "N". Il restante 76% è detenuto per il 24% dalla nipote di Tizio e per il 52% dal fratello di Tizio. La ditta individuale di Tizio non ha nessun rapporto di fatturazione attiva/passiva con la ROSSI SRL.
-) La moglie di Tizio ha una quota del 10% nella BIANCHI SRL che esercita attività principale rientrante nella classe ateco "E" ed attività secondaria rientrante nella classe ateco "F". Il restante 90% delle quote è detenuto per il 61% dal fratello di Tizio e per il 29% dalla nipote di Tizio (fratello e nipote sono i medesimi indicati nella ROSSI SRL). La ditta individuale di tizio ha saltuari rapporto di fatturazione attiva nei confronti della ROSSI SRL per importi inferiori al 25% del fatturato complessivo della ditta individuale di Tizio.
Si precisa che le quote di partecipazione di tutti i soci nelle società ROSSI SRL e BIANCHI SRL assumono da anni i valori percentuali sopra riportati e non sono state oggetto di recente modifica.
Quesiti:
1)Si chiede se per la ditta individuale di Tizio l'utilizzo del regime forfettario possa essere disconosciuto in sede di verifica da parte dell'Agenzia Entrate per via della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 sia per il caso della BIANCHI SRL che per il caso della ROSSI SRL.
2) In caso di risposta positiva per caso BIANCHI SRL, si chiede inoltre se la variazione dei codici attività della ditta individuale di Tizio (in quanto non rappresentativi dell'effettiva attività svolta) indicando come attività principale la classe "F" (presente come secondaria nella BIANCHI SRL) possa essere sufficiente a scongiurare la contestazione da parte dell'Agenzia Entrate.
Soluzione prospettata:
1) Si ritiene che non vi siano problematiche nel caso della ROSSI SRL dal momento che l'attività esercitata dalla società rientra in una classe ateco differente da quella della ditta Individuale. Si hanno invece dei dubbi circa il caso della BIANCHI SRL dal momento che la classe ateco è la medesima della ditta individuale e la somma delle quote detenute dalla moglie a quelle detenute dal fratello integrerebbe il requisito di controllo.
2) Si ritiene che il cambio di codice ateco principale in classe diversa da quella della BIANCHI SRL sia sufficiente a scongiurare contestazioni da parte dell'Agenzia. Rimarrebbe il rischio per il perido di vigenza del medesimo ateco fino alla data di variazione.