Gentile dott. Cirrincione,
faccio seguito al quesito telefonico in merito alle prestazioni di servizio riepilogate a fine mese.
Il mio quesito era: devo utilizzare il TD01 oppure il TD24?
Provo a reipilogare
L’Agenzia sui termini di emissione delle fatture per prestazioni di servizi, con la risposta n. 528 del 16 dicembre 2019, ribadendo che non è corretto parlare di fatturazione differita se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019). La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.
La stessa Agenzia nella “guida alla compilazione delle fatture elettroniche” a pag 22, indica che anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione…possono emettere fattura differita di cui all’art. 21,comma 4, terzo periodo lettera a) dpr 633/72, adoperando il TD24 e trasmettendola entro il giorno 15 del mese successivo…
Ciò detto:
Saluto cordialmente.