Buongiorno Dott Cirrincione:
Una sas di servizi con contabilita’ semplificata per cassa con 3 soci A B e C al 33.33%.
A e B sono accomandatari , iscritti alla sola gestione separata inps come amministratori con busta paga come collaboratori coordinati e continuativi, e C socio accomandante.
Il socio A andrà in pensione con quota 100 dal 01 04 2021, smettendo quindi ogni attivita’.
La societa’ verra’ contemporaneamente posta in liquidazione, ed il socio B sara’nominato liquidatore.
Il risultato del periodo ante liquidazione sara’ un utile.
Nel periodo successivo di liquidazione la societa’ dovra’ incassare emettendo fattura i vari crediti vantati sulla clientela per i servizi svolti documentati da pro forma e dato il regime di contabilita’ semplificato per cassa questi saranno considerati ricavi dando presumibilmente luogo ad un utile pro quota anche superiore ai 5000 euro.
I soci accomandatari A e B rimangono tali o per effetto della liquidazione e della cessazione di ogni attivita’ diventano soci di capitale come l’accomandante?
Si teme che alla luce delle disposizioni sui redditi cumulabili e non cumulabili per la quota 100, il socio A pensionato titolare del reddito di partecipazione potrebbe vedersi sospesa e richiesta in restituzione la pensione incassata nel 2021 (sono state fatti vari quesiti all’Inps in merito, senza ottenere nessuna risposta risolutiva ).
Sono timori fondati?
Per ovviare a questa situazione il socio A potrebbe: 1 -cambiare tipologia da accomandatario ad accomandante prima o contestualmente alla messa in liquidazione , oppure se ciò’ non fosse sufficiente 2-recedere o3- cedere la quota ad un terzo.
Ma il corrispettivo del recesso o della cessione come sono trattati fiscalmente? Costituiscono ancora reddito di partecipazione o che? E per quale parte del corrispettivo?
E queste eventuali operazioni dovrebbero essere fatte prima della messa in liquidazione o anche dopo?
Ringraziando in anticipo porgo cordiali saluti