Una SRL, start up innovativa, presenta in dichiarazione per l'anno 2020, un credito IVA di €. 10.000 rientrando nel limite per non apporre il visto di conformità (euro 50.000).
Da un esame del modello IVA si rileva che l'unica possibile indicazione di avvalersi dell'esonero dell'apposizione del visto si trova nel fontespizio, nella parte dedicata alla firma della dichiarazione, quadratino "Esonero dall'apposizione del visto di conformità". Le istruzioni (pag. 18 - Casella "Esonero.....") indicano che la casella deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) del Dlgs 50/2017. Sembrerebbe che la barratura di questa casella sia da effettuarsi solo nel caso indicato.
Si chiede il vs. parere sulla necessità o meno di barrare la casella per una start up con IVA a credito in dichiarazione superiore a 5.000 euro (ma inferiore a 50-000), al fine di poter effettuare la compensazione orizzontale (del credito stesso).
Nella dichiarazione dell'anno 2019, Mod. IVA 2020, la società trovandosi nella stessa situazione non aveva barrato l'indicata casella, effettuando, comunque, una compensazione totale orizzontale per euro 5.100 (superiore a euro 5.000).
Si ringrazia per la cortese attenzione prestata.