Fisco passo per passo 01/11/2021Definite le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometroCon il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche a decorrere dal 1 gennaio 2022 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, ha stabilito, tra le altre, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cd. esterometro.
Fisco passo per passo 29/01/2021Telefisco 2021 - Per l'esterometro del IV trimestre 2020 valgono i vecchi codici naturaNel corso di Telefisco 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), riferita al quarto trimestre 2020, può essere effettuata avvalendosi ancora del formato XML valido sino al 2020 e, in particolare, dei relativi codici natura. L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019 (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020), introdotto dalla legge di conversione: ha modificato i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd.
Quesiti19/01/2021Fattura trasporto merci servizi UEBuongiorno, un mio cliente SNC non ha registrato per errore una fattura per euro 2.500 di maggio 2019 di trasporto merci da un suo fornitore GB. La registra in data 31/12/2020 con applicazione del reverse charge -chiedo: visto che non è un vettore ma lo stesso fornitore che mi ha addebitato il trasporto, seppure con fattura separata dalla merce, è corretto lintegrare l'INTRA acquisti -chiedo: è corretto considerare indetraibile l'iva del registro acquisti in quanto fattura datata 2019 registrata nel 2020 -chiedo: i ravvedimenti da operare sono: 1) 1/7 di 500 euro per la tardiva registrazione della fattura con applicazione del reverse charge 2) 1/7 di 2 euro per l'esterometro (o inserendo la fattura nell'esterometro del 4' trimestre 2020 non è dovuta sanzione) 3) niente sanzione INTRA in caso di integrazione dell'INTRA di maggio 2019 o 1/7 di 500 in caso in cui in maggio 2019 non fosse stato presentato alcun modello INTRA E' corretto che non siano considerate sanzionabili nè la dichiarazione IVA/2020 anno 2019 , nè la LIPE del 2' trimestre 2019 Grazie L'agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che: ) nel caso in cui le spese di trasporto vengono addebitate dal cedente i beni ) tali spese risultano essere accessori al costo di acquisto non dovendo, dunque, essere trattate come prestazioni di servizio ma come costo accessorio e incrementative del prezzo d'acquisto dei beni; ciò anche nel caso in cui vengono addebitate separatamente rispetto all'addebito dei beni (RM prot. 405397 del 20/05/1983).