Buon giorno,
chiediamo il parere del Dott. Cirrincione, se la seguente procedura sia condivisibile.
L’azienda che esegue i lavori di ristrutturazione per i quali spetta una detrazione 50%, intende accettare la richiesta del cliente di sconto in fattura per poi cedere il medesimo credito alla propria banca pagando alla medesima il costo finanziario esempio pari al 20% del credito ceduto.
Considerato che la norma non impone l’obbligo in capo al fornitore di accettare l’applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito, per cui gli oneri connessi all’operazione dovranno essere regolati dalle parti di comune accordo, non essendo previsto nulla a livello normativo.
Pertanto tra le parti viene accordato di EFFETTUARE lo sconto in fattura con oneri a carico del committente.
Di conseguenza l’Impresa emette due fatture separate:
Indicando sconto in fattura 27.500,00 –
Totale fattura 27.500,00
Per la prima fattura il committente eseguirà un bonifico “parlante” pari a euro 27.500,00
Per la seconda fattura (essendo oneri sui quali non è applicabile la detrazione 50%), il committente eseguirà un secondo bonifico “non parlante” pari a euro 5.500,00
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI ROL:
L’impresa (srl) pagherà alla propria banca di oneri finanziari per la cessione del credito 5.500,00 che saranno contabilizzati in bilancio nella voce C-17)
L’impresa incasserà gli oneri di attualizzazione fatturati al cliente che saranno contabilizzati in bilancio nella voce C-16) per 5.500,00. Per cui ai fini della deducibilità ROL le due poste si compensano e quindi non possono creare eccedenze di ROL. Nel caso contrario in cui tra le parti si raggiungesse l’accordo che gli oneri dello sconto in fattura rimanessero a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori, la stessa Impresa (SRL) potrebbe avere un eccesso di ROL e quindi una parte degli interessi passivi non potrebbero essere deducibili nell’esercizio.
PRO-RATA IVA:
Si ritiene infine che le fatture emesse per l’addebito degli oneri esenti da Iva art.10 c.1) non essendo tali operazioni oggetto dell’attività dell’impresa, non concorrano al pro - rata Iva.
Grazie.