Buongiorno,
si sottopone la seguente questione: ristorante con annesso albergo costituito come SRL che eroga pasti ai soci e ai dipendenti presso la propria struttura. I soci e i dipendenti esercitando la loro mansione quotidianamente presso il ristorante pranzano e cenano in sede, il valore della singola prestazione è inferiore ai €. 25,82.
La questione è relativa alla fatturazione o meglio all’auto fatturazione dell’autoconsumo.
PRIMA opzione:
In riferimento all’ordinanza n. 5175 del 25/02/21 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’autoconsumo di pasti e bevande anche da parte del titolare o dei soci (e/o eventualmente familiari) di società di persone non è imponibile IVA ne costituisce ricavo tassabile superando un precedente orientamento secondo il quale la somministrazione di cibi e bevande a soci e dipendenti costituiva cessione di beni imponibile.
Ci si domanda quindi se la stessa interpretazione possa essere estesa alla nostra casistica e quindi all’autoconsumo pasti a soci e dipendenti anche se la società è costituita sotto forma di SRL.
La questione successiva è poi sul come predisporre il documento e quindi se occorra trasmettere documento elettronico utilizzando il tipo documento TD27 per fare confluire la fattura unicamente nel registro vendite.
Altro aspetto, se confermata la non imponibilità iva, è la natura e l’articolo di riferimento da attribuire alle prestazioni oggetto di auto fatturazione, si è identificata la natura N2.2.
Ultimo aspetto, quello contabile è relativo alla registrazione fisica del documento. Se il documento sarà non soggetto ad iva si configurerà una sorta di credito e come contropartita un ricavo non tassabile. Ai fini contabili tale credito verrà chiuso con parte di utile d’esercizio e quindi un minor accantonamento a riserve?
SECONDA eventuale opzione:
Ci si domanda se, affermando che tali somministrazione a soci e/o dipendenti siano irrilevanti ai fini fiscali e quindi non ci sia imponibilità ai fini reddituali e non siano soggetti ad iva, possa essere sufficiente una annotazione extra contabile che in caso di ispezione sia idonea a confutare eventuali contestazione di mancata rilevazione del corrispettivo?
Grazie