Una società in nome collettivo nell’anno 2011 ha acquistato una quota di partecipazione di una SRL con sede Legale e fiscale in Italia per il valore di 240.000,00 euro. La SRL era una piccola società non quotata.
Al momento dell’acquisto della partecipazione, i soci della SNC avevano previsto che nell’arco di due/tre anni , la partecipazione doveva essere ceduta a terzi, per tale motivo la partecipazione non è stata iscritta nelle Immobilizzazioni Finanziarie, ma nell’ATTIVO CIRCOLANTE nella voce:CREDITI.
Per varie vicissitudini, purtroppo la SRL (partecipata) nel mese di Aprile 2014 è stata dichiarata fallita.
A questo punto la S.N.C. nel bilancio al 31.12.2014 iscriverà la svalutazione della partecipazione per l’intero valore di acquisto in quanto dallo stato passivo della fallita risulta che l’attivo non coprirà totalmente nemmeno i creditori privilegiati:
(costi)
Svalutazione partecipazione a F.do Svalutazione partecipazioni 240.000
Ai fini della deducibilità fiscale della perdita, si evidenzia che:
a) l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.7/E del 05.02.2003 ha affermato che la perdita si intende realizzata solo al momento della cessione o in caso di fallimento, alla chiusura del fallimento stesso;
b) L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E del 04.08.2004 punto 6), ha affermato l’assoluta indeducibilità delle minusvalenze da valutazione, siano esse qualificate o non qualificate per l’esenzione, mentre sono deducibili le minusvalenze da realizzo relative a partecipazioni che non si qualificano per l’esenzione.
Si chiede conferma se tale principio sia applicabile anche nel caso specifico, per cui:
1) La svalutazione iscritta nel bilancio della snc al 31.12.2014 non è deducibile fiscalmente (perché deriva da valutazione e non da realizzo);
2) La svalutazione diventerà invece deducibile al 100% (non avendo i requisiti PEX), nell’anno di realizzo che in base alla circolare n.7/E del 05.02.2003 si intende l’anno di cessione o nel caso di fallimento alla chiusura dello stesso.
Nel caso in cui la SNC nel corso del 2015 dovesse trovare un acquirente di questa partecipazione e quindi la SNC cedesse la partecipazione della SRL fallita (legalmente pare non ci siano preclusioni), per il miglior prezzo che riuscirà a spuntare dall’acquirente, ne avrebbe un vantaggio economico pari al valore della cessione che invece sicuramente non avrebbe alla chiusura del fallimento, in tal caso realizzerebbe la minusvalenza pari alla differenza tra il costo e il corrispettivo di cessione.
In tale prospettiva, l’Agenzia delle Entrate potrebbe non riconoscere gli effetti di tale atto in base alla norma antielusiva art.37-bis DPR 600.
Infine se si dovesse attuare questa cessione, si realizzerebbe una minusvalenza superiore a 50.000,00, in tal caso l’operazione rientra tra quelle da indicare nel Quadro RS del Mod.UNICO/SP che per il 2014 sarebbe il rigo RS119.?