Salve,
Un tema poco chiaro è il tema della determinazione dei plafond in presenza di interventi TRAINANTI di Super SISMA bonus 110 su parti comuni di edificio condominiale residenziale (96.000 moltiplicato per N. unità immobiliari) e contemporanea esecuzione di interventi di Bonus CASA art 16 bis (50%) sulle SINGOLE unità “residenziali” (plafond massimo di 96.000). Secondo una datata risoluzione (206/E del 2007) il plafond dei 96 mila dei lavori sulle singole unità residenziali dovrebbe essere distinto e autonomo rispetto ai plafond di 96 mila (moltiplicati per il numero di unità) da considerare per gli interventi sulle parti comuni:
“Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 03.08.2007 n. 206/E)”.
QUESITO:
Ritenete che le indicazioni della risoluzione 206/E del 2007 siano applicabili anche per gli interventi trainanti di Super SISMA bonus110 effettuati contemporaneamente agli interventi di Bonus CASA 16-bis sulle singole unità residenziali :
- sia in edifici condominiali a prevalenza residenziale ?
- sia in edifici (a prevalenza residenziale) costituiti da 2 a 4 unità di unico proprietario ?
Quindi, in entrambi questi casi potrei avere a disposizione in un edificio composto da 2 unità:
- plafond Super SiSMA trainate sulle parti comuni: 96.000 x 2
- plafond per ciascuna singola unità residenziale per interventi di Bonus Casa 16 bis (es. rifacimento bagno): ulteriori 96.000 per singola unità (sono 96.000 che non interferiscono con i 96mila sulle parti comuni SuperSisma).
Grazie.