Buonasera Egr. dott.,
Il D.L. 113/2024, in vigore dal 10 agosto, ha introdotto l'aliquota iva agevolata del 5% per le prestazioni professionali dei maestri di sci, in precedenza esenti da imposta art. 10, dpr 633/72.
In considerazione delle molteplici e talvolta inesatte informazioni che si stanno susseguendo da diverse fonti, non tutte attendibili, e vista la bozza di decreto a firma del Vice Ministro Leo, dove all’art. 1 e specificatamente indirizzato all’erogazione di corsi di attività sportive invernali … impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, dove si prevede che “Per le prestazioni di servizi individuate dal numero 1—septies) della Tabella A, parte II-bis, del DPR 26/10/1972, N. 633, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.
Detto questo, si chiede come possano certificare, le scuole di sci, i compensi incassati per le lezioni quando non emettono parcella considerato che non possono certificare gli incassi con documento commerciale essendo associazioni professionali.
La bozza di decreto risolve in parte il problema, in quanto da un lato agevola le scuole di sci nel periodo natalizio consentendo la non obbligatorietà dell’emissione della parcella nei confronti dei privati (nel caso della scuola nostra cliente si dovrebbe assumere una dipendente solamente per l’emissione delle parcelle nel periodo delle feste) dall’altro nulla prevede su una alternativa alle parcelle.
Le scuole di sci, normalmente fino al 9 agosto hanno applicato l’esenzione IVA ex art. 10, punto 20, D.P.R. 633/1972 (con opzione dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972), ovviamente tale dispensa, con l’assoggettamento al 5% delle lezioni di sci, non è più applicabile.
L’AMSI ha diramato alla scuole di sci una circolare nella quale si consiglia di trattare le somme incassate per i corsi come caparre confirmatorie per non emettere temporaneamente la parcella, ma a parte condividere o meno tale impostazione, che ritarda solamente il problema e secondo me lo amplifica, in definitiva, se non possono emettere scontrino fiscale e non emettono legittimamente parcella, come devono comportarsi per la certificazione degli incassi e di conseguenza per l’invio telematico degli stessi all’Agenzia delle Entrate ?
Grazie, cordiali saluti