Buongiorno,
Una persona fisica non titolare di partita iva, svolge una prestazione occasionale di procacciatore d'affari. Per la segnalazione percepisce un importo superiore a 5mila euro. Da un punto di vista fiscale la somma sarà indicata nel modello Redditi al rigo RL14 (e non al rigo RL15) in quanto reddito di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i, del TUIR ("redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"). In tale caso è corretto ritenere che tale soggetto non sia tenuto al versamento previdenziale alla Gestione Separata dell'Inps?
Nelle ricerche da noi effettuate abbiamo trovato informative ante 2017 in cui si specifica che la somma, NON rientrando tra i redditi di lavoro autonomo occasionale, non soggiacerebbe alla regola del limite dei 5000€ e non sconterebbe quindi INPS anche per importi superiori. A conferma di ciò si adducono delle considerazioni che si basano sulle istruzioni 2024 per la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 770. In particolare, nelle istruzioni per la compilazione della CU, nell’elenco delle causali di pagamento sono presenti:
- La causale O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- La causale V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari).
Successivamente, nelle stesse istruzioni nella parte dedicata ai dati previdenziali, viene specificato che nei punti 34 e 35 deve essere indicato l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “C” (associazione in partecipazione) nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M” (lavoro autonomo occasionale), “M1” (assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere) e “V” (provvigioni, vendite a domicilio, porta a porta, vendita ambulante di giornali), senza però menzionare la causale V1. La stessa impostazione è proposta per il modello 770.
Successivamente la disciplina è però stata modificata e, a nostro parere, con l’introduzione del Decreto Legge n. 50/2017, che tratta il tema delle prestazioni di lavoro occasionale, si possono configurare solo due tipologie di questa fattispecie:
- Il contratto di prestazione occasionale (voucher/libretti di famiglia);
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Posto che la prima categoria non riguarda il caso in esame, perché comprende solo voucher e libretti di famiglia, noi riteniamo che ad oggi anche la prestazione occasionale di procacciatore d'affari rientri nella seconda tipologia, regolata dall’art. 2222 del Codice Civile. L’articolo, infatti, disciplina la nozione di contratto d’opera, ovvero “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
A nostro avviso, tale definizione si applica alla generalità delle prestazioni occasionali (non solo al caso specifico dei lavoratori autonomi occasionali, ma anche alle prestazioni commerciali occasionali), pertanto la persona fisica è soggetta al versamento alla Gestione Separata Inps per compensi superiori ad Euro 5.000.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.