Salve,
in data 23/05/2025 avevo posto il seguente quesito:
Nel caso in cui altro contribuente avesse superato nel 2024 la soglia dei 35.000 euro e fosse stato licenziato nel 2025 potrebbe accedere al regime forfetario oppure dovrebbe andare al 2026?
E cortesemente mi era stato risposto:
Il citato comma 57, dispone, in particolare, che:
"la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato."
Nella Circolare 10/2016 ade afferma che la causa di esclusione:
“non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre“.
Quindi, se nel 2024 il reddito da lavoro dipendente supera Euro 35.000, la causa ostativa al regime forfettario pro 2025 non si applica se il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro entro il 2024 e non oltre.
Cordialità e buona serata.
Tuttavia nutro ancora dei dubbi sul fatto che il contribuente possa accedere al regime forfettario nel 2025 in quanto come da mio quesito avevo esposto che nel 2024 il contribuente aveva superato la soglia dei 35000 euro ed era stato licenziato nel 2025. Può il contribuente accedere al regime forfettario nel 2025?
Cordiali Saluti