Buongiorno.
Una Srl nel 2008 ha fatto la rivalutazione degli immobili versando solo il 3%, non ha versato il 10% per liberare le riserve e quindi è stato creato il Fondo di Riserva in sospensione di imposta.
Nel 2017 viene fatta una scissione proporzionale e tutti gli immobili rivalutati vengono messi in una nuova Snc.
Nella scissione viene assegnata alla Snc:
a) Tutta la riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 in sospensione d’imposta;
b) Parte delle riserve straordinarie della Srl su cui aveva già versato l’IRES.
E’ evidente che se la nuova Snc distribuisce le riserve già assoggettate ad Ires deve operare la ritenuta al socio sui dividendi al 26%.
Quesito: La nuova Snc dal 2017 fino al 31.12.2024 ha nel capitale netto il fondo di riserva in sospensione d’imposta.
Se opta per l’affrancamento del 10% (art. 14 D.Lgs 192) le riserve sono liberate e possono essere prelevate dai soci della Snc senza versamento di altre imposte perché l’anno di formazione di queste riserve è il 2025 e non il 2008 che le riserve erano state costituite dalla Srl. Corretto?
Se non opta per il versamento del 10% queste riserve, ora della Snc, sono tassate all’IRAP e in modo ordinario (43-45%) nella dichiarazione dei soci.
Ultima precisazione: nella scissione sono passate alla Snc tutte le riserve in sospensione d’imposta e parte delle riserve straordinarie perché erano inerenti agli immobili rivalutati e passati tutti alla Snc. Corretto?
Grazie