Buonasera.
Il comune di Castel di Sangro richiede il pagamento dell’imu al contribuente per l’anno 2018 sull’immobile A, categoria catastale A/2. Il contribuente proprietario dell’immobile A è sposato. La moglie, è proprietaria e residente nell’immobile B. Entrambi risiedono nel medesimo comune ma in immobili diversi. Il marito risiedeva, come da anagrafe comunale, nell’anno 2018, nell’immobile A mentre la moglie, come da anagrafe comunale, risiedeva nell’immobile B. Il comune chiede il pagamento dell’imu al marito poiché essendo la moglie residente in altro immobile solo uno dei due sarebbe esentato. L’ Art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. n. 201/2011 (cd. “Decreto Salva Italia” – IMU), come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), della Legge n. 147/2013, definiva l’abitazione principale come l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comportava l’esclusione dell’esenzione IMU per le coppie sposate o unite civilmente che, per esigenze di lavoro o altro, avevano residenze disgiunte.
Con la sentenza 209/22 la Corte Cost. ha dichiarato l’incostituzionalità della norma perché: Violava l’art. 3 Cost.; Violava l’art. 31 Cost. (tutela della famiglia): invece di agevolare la famiglia, la penalizzava fiscalmente; violava l’art. 53 Cost. (capacità contributiva): l’IMU è un’imposta reale (sul possesso del bene), quindi non deve dipendere dallo status familiare del possessore. Dopo la sentenza la norma ad ora vigente sancisce che ““Per abitazione principale si intende l’immobile […] nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.” Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Quesito: Nel caso di specie, poiché la norma che escludeva l’esenzione per le residenze disgiunte dei coniugi è stata dichiarata incostituzionale e modificata con effetto retroattivo, l’immobile A gode del diritto all’esenzione IMU per l’anno 2018 in qualità di abitazione principale del contribuente. Ne consegue che la cartella di pagamento emessa dal Comune è priva del presupposto impositivo e come tale deve considerarsi nulla? Inoltre si chiede se la nullità può essere fatta valere in ogni grado di giudizio e permette alla cartella di essere impugnata anche trascorsi 60 giorni.
Grazie