Buonasera.
Si sottopone il seguente quesito interpretativo in merito alla determinazione della base imponibile previdenziale INPS per soggetti aderenti al regime dei lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015.
Nel caso concreto:
per l’anno d’imposta 2021, i contributi INPS (Gestione commercianti) sono stati calcolati sulla base imponibile non ridotta, ossia sul reddito pieno, senza applicazione del beneficio fiscale previsto dal regime impatriati;
successivamente, con la Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023, l’Istituto ha chiarito che, per i soggetti impatriati, la base imponibile contributiva coincide con quella fiscale ai fini IRPEF, quindi già al netto della quota di reddito esente.
Alla luce di tale mutamento interpretativo, si chiede:
È possibile rideterminare retroattivamente i contributi INPS relativi all’anno 2021 sulla base della nuova interpretazione fornita dalla Circolare n. 52/2023, e quindi sulla base imponibile ridotta?
In particolare:
È ammissibile la presentazione di una istanza di rimborso per i contributi versati in eccesso per l’anno 2021?
In alternativa, è possibile procedere mediante presentazione di una dichiarazione integrativa (Modello Redditi 2022) al fine di rideterminare la base imponibile previdenziale?
Vi sono orientamenti INPS o giurisprudenziali in merito alla possibilità di applicare tale principio anche a periodi d’imposta precedenti al 2022?
Quali sono le eventuali limitazioni operative (es. termini di decadenza, definitività dei versamenti, ecc.)?
In attesa di un Vostro gentile riscontro chiarificatore, si ringrazia anticipatamente.