Buonasera.
Proseguiamo il quesito precedente, aggiungiamo un particolare.
https://www.redazionefiscale.it/helpdesk/53520
Siamo a richiedere un chiarimento operativo sulla corretta base di calcolo delle indennità (ricordo che è una lavoratrice dipendente con CCNL Commercio, con retribuzione composta da paga fissa mensile e provvigioni variabili, ricorrenti mensilmente, inserite in busta paga e assoggettate a contribuzione INPS).
La sequenza degli eventi è la seguente:
maternità obbligatoria dal 15/09/2025 al 15/02/2026;
malattia dal 16/02/2026 al 02/03/2026, senza rientro effettivo al lavoro;
congedo parentale all’80% dal 03/03/2026, sempre senza rientro effettivo al lavoro.
Abbiamo detto nel precedente quesito che la maternità obbligatoria debba essere calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio dell’evento, quindi agosto 2025, comprendendo retribuzione base, provvigioni erogate e assoggettate a contribuzione nel mese di agosto, oltre ai ratei delle mensilità aggiuntive.
Per la malattia dal 16/02/2026 al 02/03/2026, poiché il mese precedente risulta coperto da maternità e non presenta retribuzione da lavoro effettivo, chiediamo se la base debba essere determinata sulla "retribuzione teorica ordinaria" in vigore, quindi retribuzione base più ratei delle mensilità aggiuntive, senza considerare le provvigioni di agosto 2025?
Per il congedo parentale all’80% dal 03/03/2026, considerato che è intervenuta la malattia, chiediamo se la base di calcolo non debba più essere agganciata ad agosto 2025 (come da precedente quesito), ma alla "retribuzione teorica ordinaria" del mese precedente l’inizio del congedo parentale (quindi febbraio), comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e senza le provvigioni di agosto?
Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti