Buonasera.
Un contribuente persona fisica percepirà nel corso del periodo d'imposta 2026 una somma imponibile derivante dal recesso da una società di persone, reddito per il quale risultano applicabili le disposizioni in materia di tassazione separata previste dagli articoli 17 e 21 del TUIR.
Ai fini della determinazione dell'aliquota media da applicare al reddito soggetto a tassazione separata, l'articolo 21 del TUIR fa riferimento al reddito dei due periodi d'imposta precedenti.
Nel caso di specie, il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d'imposta 2024 e 2025, con conseguente determinazione del reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 13/2024.
Si chiede di conoscere:
1. Individuazione del reddito da assumere ai fini dell'art. 21 TUIR
Ai fini del calcolo dell'aliquota media prevista dall'articolo 21 del TUIR, quale sia il dato dichiarativo da assumere come riferimento tra quelli esposti nel quadro RN della dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta 2024 e 2025 e, in particolare, se debba essere considerato:
il valore indicato al rigo RN1 (reddito complessivo);
oppure il valore indicato al rigo RN4 (reddito imponibile, al netto delle deduzioni).
2. Effetti del Concordato Preventivo Biennale sul calcolo dell'aliquota media
Considerato che i periodi d'imposta 2024 e 2025 risultano interessati dall'adesione al Concordato Preventivo Biennale, si chiede se tale circostanza possa incidere sulla determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo 21 del TUIR.
In particolare, si chiede se:
debbano essere assunti i redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e rilevanti ai fini della liquidazione dell'IRPEF, ancorché influenzati dagli effetti del CPB;
oppure se, ai fini della tassazione separata, sia necessario individuare e assumere un diverso reddito "effettivo" o "ordinario", depurato dagli effetti derivanti dall'applicazione del concordato.
Ringrazio sentitamente