Premessa:
Una società in accomandita semplice costituita da due soci persone fisiche, entrambi partecipanti al capitale sociale nella misura del 50% cadauno, entrambi privi dei requisiti di cui all’art. 3 comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modifiche e integrazioni ed entrambi privi di propria partita iva individuale, esercita anche attività di elaborazione dati, elaborazione dichiarazioni fiscali e consulenza fiscale, con relativo invio, quale intermediario telematico abilitato, delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti clienti.
Per tale attività, il codice Atecofin 2007 indicato in Camera di Commercio è il seguente: 63.11.11 – Elaborazione dati (importanza secondaria), mentre l’attività principale è quella di agenzia pubblica d’affari per il disbrigo di pratiche amministrative per conto terzi.
Tale società non risulta essere affiliata ad alcun Caf od associazione di categoria.
L’invio telematico delle dichiarazioni fiscali dei clienti viene effettuato direttamente dalla società, con indicazione della relativa Partita Iva nell’apposito riquadro del frontespizio della dichiarazione, in ragione dell’attribuzione del codice E20 -“soggetto (non persona fisica) che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale”.
Quesito:
Una simile società può provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli di pagamento F24 in qualità di intermediario abilitato ai sensi del D.P.R. 322/1998 e successive modifiche e integrazioni?
Motivazioni evidenziate dall’istante:
Riferimenti normativi: DPR n. 322/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
A parere dello scrivente, una simile società non può essere abilitata telematicamente all’invio delle dichiarazioni fiscali in qualità di intermediario, per le motivazioni che di seguito si espongono.
È infatti opportuno evidenziare che cosa prevede la norma in riferimento alle diverse modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Nello specifico:
"Presentazione telematica tramite intermediari abilitati
Soggetti incaricati (art. 3 comma 3, del DPR n. 322/1998 e ss. modifiche e integrazioni):
Gli intermediari indicati nell'art. 3 comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- i notai.
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.e) del D.P.R. n. 322 del 1998.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.
Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante."
In riferimento alle società (soggetti diversi dalle persone fisiche) che intendono abilitarsi quali intermediari telematici, la norma succitata provvede a delimitarne, in via principale e generale, caratteristiche e requisiti a tale scopo necessari. Nel caso di specie, per le società di servizi, il capitale sociale deve necessariamente essere posseduto da una maggioranza di soggetti (persone fisiche) iscritti in albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.e) del D.P.R. n. 322 del 1998.
In via preliminare e sulla base di una precisa interpretazione letterale della norma di riferimento, per lo scrivente è dunque possibile concludere che le società di servizi contabili possono svolgere la funzione di intermediario telematico se e quando il relativo capitale risulta appartenere, in quota maggioritaria, a soggetti iscritti in apposito albo o ruolo.
Tale proposizione trova peraltro concreto riscontro con quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, con riferimento al modulo di Richiesta per l’abilitazione al servizio telematico Entratel, esplicitamente prevede che le società commerciali di servizi contabili (codice A50) possono essere abilitate al servizio in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
In tal senso, è dunque pacifico concludere che le società commerciali che offrono servizi contabili, tra i quali altrettanto pacificamente è ricompresa l’attività di elaborazione dei dati, possono provvedere all’inoltro delle dichiarazioni fiscali per conto della propria clientela soltanto se soddisfano i precisi requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/98. La carenza dei citati presupposti non consente in alcun modo da parte di tali operatori la possibilità di divenire intermediari telematici per le dichiarazioni fiscali.
L’utilizzo del codice E20, infatti, “Soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale (tali soggetti devono necessariamente essere in possesso di partita IVA, a meno di esenzioni previste esplicitamente da provvedimenti normativi che devono essere riportati nelle annotazioni)” non sembra poter essere utilizzabile da parte delle società per ovvi motivi, principalmente legati alla natura dell’attività svolta, una di carattere professionale e l’altra di carattere commerciale.
Non può sfuggire che la stessa Agenzia delle Entrate nel descrivere i requisiti utilizzabili da chi intende abilitarsi con il codice E20 abbia volutamente escluso il termine “società”.
CONCLUSIONI DELL’ISTANTE
Ai fini dell’abilitazione ai servizi Entratel per l’invio telematico delle dichiarazioni da parte di intermediario abilitato, una società che svolge attività di elaborazione elettronica dei dati, codice Atecofin 63.11.11, deve obbligatoriamente indicare nel modello di richiesta dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione C2 il possesso dei requisiti definiti con codice A50. Ciò implica che la maggioranza del capitale sociale deve essere posseduto da uno o più soggetti (persone fisiche) aventi i requisiti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b).
Con riferimento a tale attività, infatti, è la norma stessa che provvede a fornirne esplicita menzione, indicandone conseguentemente i presupposti in termini di partecipazioni societarie. Testualmente, infatti: “Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/98”.
A parere dell’istante, dunque, il codice E20 deve invece riferirsi ad un soggetto (e non società) che, esercitando abitualmente attività di consulenza fiscale, a livello merceologico, possa essere ricompreso nella classificazione Atecofin M – Attività professionali scientifiche e tecniche, nel gruppo 69 e 70.
Oltre a ciò, si ritiene comunque come anche in tale contesto ed in ipotesi di ente associativo, sia necessario che i relativi associati (persone fisiche) dispongano di una propria Partita Iva individuale, in analogia con quanto previsto per le società interessate dal sopra citato codice A50.
Nel silenzio della norma, si evidenzia che esistono, allo stato, obiettive condizioni di incertezza circa l’utilizzo del Codice E20 da parte di società che esercitano a tutti gli effetti l’attività di elaborazione dei dati in contrasto con il dettato normativo.
Ciò implica un'ulteriore considerazione in riferimento ai modelli dichiarativi attualmente inviati da soggetti come sopra identificati, abilitati all'invio con la casistica E20, anzichè con la casistica A50: nell'ipotesi in cui la tesi dell'istante risultasse corretta, ne conseguirebbe che le dichiarazioni ad oggi trasmesse da tali soggetti risultano essere formalmente viziate, in quanto trasmesse da intermediario abilitato sulla base di un'autocertificazione mendace. Quali potrebbero essere le allora le contestazioni che l'Ufficio potrebbe potenzialmente formulare al contribuente sulla base del caso sopra esposto?
Si richiede parere scritto in ordine alla questione come sopra esposta, allo scopo di:
- sapere se si concorda con la teoria dell'istante in riferimento ai requisiti che le società commerciali che offrono servizi contabili devono avere per essere abilitate agli invii telematici;
- e, conseguentemente, conoscere i potenziali rischi che potrebbero riguardare le dichiarazioni fiscali sino ad oggi inviate telematicamente dalle società commerciali di cui sopra, abilitate in ragione del codice E20.
Si allega alla presente modulo di richiesta all'abilitazione telematica da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Cordiali Saluti.