Nel caso di una società di persone (costituita dal 2009) che prevede in sede di modifica dell’atto costitutivo (dicembre 2015), un accantonamento di fine mandato per gli amministratori nella misura pari al 10% dell’utile ante imposte.
Considerato
- la risoluzione 211/E del 2008 che prevede che la quota sia deducibile nell’esercizio di maturazione solo nel caso in cui l’indennità risulti da atto avente data certa anteriore l’inizio del rapporto;
- che i soci amministratori alla data di delibera del TFM da modifica atto costitutivo, sono già nominati (nell'anno 2009) e non risulta possibile prevedere dimissioni e successiva nomina in quanto trattasi di soci amministratori
Il TFM accantonato risulta comunque deducibile per competenza nell’anno di maturazione e l’eventuale percezione da parte dell’Amministratore soggetta a tassazione separata?