RICHIESTA PARERE: RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE – DOPO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA RINUNCIA ALL’AGEVOLAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ADERENTE.
LEGITTIMITA’ E RICHIESTA RIMBORSO PRIMA RATA GIA’ PAGATA
CASO:
Un contribuente nel 2015 effettua la rivalutazione delle quote societarie di Srl in quanto ha in progetto di cederle entro l’anno.
Procede con la perizia di stima ed entro il 30/06/2015 effettua il versamento della prima rata.
Successivamente, non andando più a buon fine la vendita, decide di rinunciare all’operazione di rivalutazione.
A questo punto non intende più pagare le altre due rate ( in scadenza il 30.06.2016 e 30.06.2017) e vorrebbe chiedere il rimborso della rata già pagata.
SOLUZIONE PROSPETTATA AL CLIENTE:
Dal momento che la Dichiarazione redditi per l’anno 2015 non è ancora stata redatta, si consiglia di procedere ad effettuare una rettifica formale di F24 cambiando il codice tributo della delega relativa al pagamento della prima rata (ad esempio sostituendo al codice 8055 con un 4001).
In questo modo si evita di dover redigere la domanda di rimborso.
Nella prossima Dichiarazione dei Redditi nulla verrà citato.
A tale proposito ci sono pareri e sentenze discordanti:
Cassazione, sentenza n. 3410/2015: stabilisce che “ i contribuenti che abbiano versato anche solo la prima rata di imposta sostitutiva non possono più modificare in seguito la prima scelta. Quindi non hanno più diritto al rimborso di quanto già pagato, ed inoltre sono tenuti al versamento anche delle altre rate.”
“Tale scelta è un atto unilaterale dichiarativo di volontà, e in base all’art. 1324 e segg. Del Codice Civile, non può essere revocato per decisione unilaterale del contribuente”
Il caso è relativo ad un contribuente che aveva effettuato la rivalutazione, aveva pagato la prima rata, in dichiarazione dei redditi aveva in prima battuta compilato il relativo quadro RT.
Successivamente, volendo revocare quanto deciso, il contribuente redige una Dichiarazione Integrativa togliendo il quadro RT e procedendo con l’istanza di rimborso.
Circolare Agenzia entrate n. 35/2004: Nel momento del pagamento della prima rata si perfeziona l’obbligazione tributaria per l’intero ammontare, anche se il contribuente sceglie il pagamento rateale. Con la conseguenza che se non paga le altre rate queste verranno messe a ruolo.
CTR Lombardia – Sezione Brescia Sentenza 168/065/2013 “Ritiene del tutto legittima la richiesta di rimborso dei contribuenti. Ciò che conta, secondo i giudici, è la rinuncia alla procedura di rivalutazione delle aree, attestata dal mancato versamento dell'imposta sostituiva nel suo intero ammontare nonché dalla formalizzazione dell'istanza di rimborso.
Non assume, quindi, rilevanza che alla base di tale rinuncia vi sia un mero ripensamento o un errore volontario o involontario della perizia giurata. Il venir meno della procedura comporta che il pagamento effettuato sia privo di causa e rappresenti un indebito arricchimento per l'Erario, che non avrà titolo per negare il rimborso.”
CTP Lecco – sentenza n. 97/01/14 sostiene che, nel caso di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, se il contribuente rinuncia alla procedura ovvero se la stessa non si perfeziona, questi ha il diritto ad ottenere la restituzione dell’imposta versata, adducendo la seguente motivazione:” trattandosi di un’agevolazione fiscale a vantaggio del contribuente, questi deve ritenersi libero di rinunciare al trattamento di favore concessogli dalle citate normative, rinunciando o revocando l’utilizzo della norma.”
Si chiede quindi un parere in merito a tale problematica e quanto possa essere valida la soluzione prospettata al cliente.
Si ringrazia anticipatamente.