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Quesiti13/04/2016

CESSIONE DI MERCE CHE VIENE AVVIATA ALLA ROTTAMAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE

domandadomanda

Un soggetto italiano che opera non l'estero produce beni che solitamente sono inviati come cessione comuniaria a cliente austriaco.

Capita talvolta che alcuni beni che sono stati prodotti non siano ritirati dall'acquirente estero (ad esempio: perchè le specifica tecniche che aveva fornito non erano corrette), che preferisce pagare il relativo importo e non ritirare i beni stessi (risparmiando i costi del trasporto).

In tal caso il produttore italiano, in accordo con il cliente estero, smaltisce i beni con formulario  verso una azienda di smaltimento rifiuti, ricevendo in pagamento il controvalore del solo "rottame".

L'azienda italiana in tali casi emette fattura verso il cliente austriaco con iva, trattandosi di cessione di beni che restano in Italia (non si tratta di cessione intracomunitaria).

Ho il dubbio che la procedura sia corretta in quanto:

- l'azienda fattura un cessione di beni che in realtà non vengono consegnati al cliente;

- l'azienda, in realtà, "scarica" due volte i beni: la prima volta attraverso la fattura al cliente estero di merce che però rimane presso i suoi magazzini, la seconda attraverso la fattura emessa nei confronti dell'impresa di smaltimento rifiuti che paga il prezzo del rottame (dunque vengono emesse due fatture a fronte della cessione della stessa merce);

- l'azienda, quando cede la merce al cliente estero (che non la ritira) si trova a gestire un "magazzino di terzi" presso il proprio stabilitmento... e dunque dovrebbe caricare i beni su un registro di "conto deposito" ed inoltre, quando cede i beni allo smaltitore dei rifiuti non potrebbe nemmeno emettere il formulario rifiuti in quanto merce non di sua proprietà;

- il cliente estero che si vede fatturare la merce con iva, ha sempre contestazioni da eccepire in quando si trova a pagare i beni per un importo addirittura superiore a quello che avrebbe corrisposto se i beni gli fossero stati consegnati all'estero (non imponibilità per cessioni intracomunitarie), anche se in tal caso risparmia i costi per il trasporto della merce dall'Italia verso l'Austria.

Mi chiedo: Esiste una procedura alternativa per trattare più correttamente l'operazione?

Magari si tratta di un addebito di penalità per mancato ritiro del materiale? che pertanto può essere fatturata fuori campo iva (come risarcimento danni)?
L'azienda italiana, però, vuole seguire la procedura più corretta in modo che nulla possa essere eccepito in caso di verifica fiscale.

Ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti.

 

 

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