A seguito di decesso di un Notaio si chiede quale sia l’esatta procedura da seguire ai fini IIDD e IVA con particolare riguardo all’incasso dei crediti del professionista deceduto da parte degli eredi. Si propone la seguente impostazione: - A causa del decesso del professionista viene meno il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’iva e gli eredi rilasciano al cliente/debitore del professionista (che paga la prestazione dopo il suo decesso) una semplice ricevuta/quietanza (con bollo per importi sup. a 77,47 euro) senza applicazione dell’iva; la ricevuta può essere emessa anche cumulativamente per tutti gli eredi (intestata genericamente a “Eredi Notaio XY”) senza necessariamente che si debbano emettere tante ricevute pro-quota per ciascun erede (gli eredi sono in pieno accordo e hanno aperto congiuntamente un c/c dedicato alla gestione di tali incassi); - Il debitore che paga, applica agli eredi (persone fisiche) la ritenuta d’acconto di acconto del 20%, se è sostituto di imposta (imprese e professionisti); - Gli eredi dovranno dichiarare pro-quota gli importi incassati dopo il decesso e potranno scomputare le ritenute subite, sempre pro-quota; potranno inoltre tener conto di tutti i componenti negativi del reddito professionale pagati successivamente al decesso, decurtandoli dai proventi. A questo punto, ammesso che la suddetta impostazione sia da ritenersi corretta, rimangono incertezze in merito al corretto trattamento delle spese anticipate dal Notaio per conto del cliente (imposta registro, ipotecarie e catastali, bolli, ecc.) che il professionista avrebbe normalmente fatturato come rimborso spese art. 15. La questione è rilevante visto che le spese anticipate sono, nel caso di un Notaio, ben più consistenti dell’onorario stesso. In particolare si chiede quali delle seguenti due soluzioni sia corretta: 1. Nel corpo della quietanza emessa dagli eredi viene mantenuta la suddivisione tra onorari e rimborso spese anticipate; la ritenuta viene applicata solo sulla voce onorari; gli eredi dichiarano tra i propri redditi solo gli importi incassati a titolo di onorari; 2. Non è possibile mantenere una distinzione tra onorari e rimborso spese anticipate o, anche se indicata per chiarezza nei confronti dei clienti/debitori, tutto l’importo va assoggettato a ritenuta e tutto l’importo va indistintamente dichiarato come reddito dagli eredi; in tal caso le spese a suo tempo anticipate dal Notaio deceduto verranno portate tra i costi del reddito professionale che dovrà essere dichiarato per la frazione ante-decesso dagli eredi a nome del de cuius. In tale ipotesi, ci si chiede se ciò possa valere anche per le spese anticipate in periodi di imposta precedenti (ci sono crediti anche molto vecchi), contravvenendo pertanto al principio di cassa tipico del reddito professionale. Si precisa che le spese anticipate sono state appoggiate a una posta patrimoniale in attesa del loro rimborso e dunque non hanno concorso ovviamente alla determinazione del reddito professionale dei precedenti esercizi.