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Quesiti24/09/2014

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

domandadomanda

Un contribuente, persona fisica fiscalmente residente in Italia, detiene una quota di partecipazione

del 33% in una società Svizzera che svolge l’attività di commercio di tessuti e pellami. Gli altri soci

della società Svizzera sono due sorelle del contribuente anch’esse fiscalmente residenti in Italia e

detentori di una quota di partecipazione del 33% ciascuna.

La società Svizzera detiene nelle attività del suo bilancio una cassa, un c/c bancario, una cauzione

sull’affitto dei locali, rimanenze finali di merci, spese di costituzione, macchine e mobili d’ufficio,

una partecipazione in una società agricola italiana e un prestito (finanziamento) fatto sempre nella

società agricola italiana.

Inoltre il contribuente (così come le sorelle) figura come dipendente nella società Svizzera ed è

qualificato come frontaliero (essendo residente in un Comune con distanza entro i 20 Km dal

confine). Lo stipendio che percepisce è accreditato su un c/c bancario svizzero.

Alla luce delle premesse fatte riteniamo che:

1) Per quanto riguarda il c/c bancario svizzero sul quale è accreditato lo stipendio, non

dovrebbe esserci obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale per

l’esonero nei confronti dei frontalieri, anche se il valore massimo raggiunto nel periodo

d’imposta fosse superiore a € 10.000,00. Dovrebbe invece esserci obbligo di compilazione

ai fini IVAFE se la giacenza media annuale è stata superiore a € 5.000,00.

2) Per quanto riguarda la partecipazione nella società Svizzera dovrebbe sempre esserci

esonero dal monitoraggio fiscale del quadro RW perché frontaliero, ma andrebbe

compilato se l’imposta IVAFE dovuta è pari o superiore a € 12,00.

In questo caso la compilazione del quadro RW rigo RW1 come deve essere fatta?

- Campo 1: “ codice titolo possesso” 1 proprietà

- Campo 2 : 2 titolare effettivo in quanto possiede il 33% della società e inoltre le altre

quote sono detenute da parenti

- Campo 3: “codice individuazione bene” 2 partecipazione al capitale di società non

residenti

- Campo 4: “codice stato estero” 071 Svizzera

- Campo 5: “quota di possesso” 33%

- Campo 6: “criterio determinazione valore”: 2 valore nominale?

- Campo 7: “valore iniziale” essendo un paese non collaborativo occorre adottare il

metodo look through e quindi il valore da indicare dovrebbe essere la somma delle

attività della società estera al 31/12/2012? Ma quali attività? Nel nostro caso

indichiamo la cifra complessiva del c/c bancario, della cassa e della cauzione sull’affitto

oppure anche mobili e arredi, rimanenze merci ecc.? inoltre, la partecipazione nella

società agricola italiana e il relativo prestito nella società agricola italiana non

dovrebbero essere prese in considerazione in quanto investimenti situati in Italia? Con

quale cambio franco-euro devono essere valorizzate?

- Campo 8: “valore finale” idem sopra ?

- Campo 9: nulla da compilare

- Campo 10: “giorni IVAFE” 365 (posseduta tutto l’anno)

- Campo 11: “IVAFE” imposta dello 0,15% sul valore finale

- Campi 12-13-14: nulla da compilare

- Campo 15: imposta ivafe dovuta

- Campo 16-17: nulla da compilare

- Campo 18: non dovrebbe essere barrata?

- Campo 19: “quota di partecipazione” si deve riportare il 33% oppure il 100% in

considerazione delle quote dei parenti?

- Campo 20: “codice fiscale società ….” Si deve indicare il codice fiscale della società

svizzera oppure va indicato solo quando si è alla presenza di partecipazioni indirette

tramite un’altra società?

- Campo 21-22 “codice fiscale altri cointestatari” si devono indicare i codici fiscali delle

sorelle oppure si devono indicare solo se si hanno diritti su una medesima quota di

partecipazione (es. comunione)? Inoltre, nel caso i cointestatari dovessero essere più di

due, bisogna compilare un altro rigo (RW2) indicando i codici fiscali e riportando di

nuovo tutti i dati del primo rigo?

In attesa di una vostra cortese e urgente risposta in merito.

Cordiali saluti

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L’evoluzione della Giurisprudenza 24/04/2025
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